Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione indebita – Truffa – Radiazione

Deve essere ritenuta congrua la sanzione della radiazione, in relazione a gravi infrazioni deontologiche, quali l’appropriazione indebita di ingenti somme ricevute da alcuni clienti e la truffa in relazione alla vendita di un immobile non di proprietà del professionista, in quanto sono stati violati i doveri di onestà, lealtà e correttezza che debbono costituire la costante dell’attività forense, ed è stato compromesso il prestigio dell’intera categoria. Di fronte all’entità del pregiudizio materiale causato ai clienti e del danno morale recato all’Ordine professionale di appartenenza, del tutto irrilevante ai fini dell’irrogazione di una diversa sanzione sarebbe anche il fatto – peraltro non provato nel caso di specie – che il ricorrente avesse restituito parte del denaro sottratto. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 22 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 30 novembre 1993, n. 156

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 30 Novembre 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 22 Maggio 1989
Giurisprudenza CNF

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