Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, dopo essersi appropriato illegittimamente di una somma di cui il cliente aveva chiesto la restituzione, all’atto della stessa trattenga una somma eccessiva a titolo di compenso per l’attività professionale svolta (e nel caso di specie artificiosamente posta in essere, al fine di precostituire, per il professionista, una ragione di credito certamente non dovuta). È infatti ius receptum il principio in forza del quale l’avvocato non può applicare l’istituto della compensazione, così come disciplinato dal codice civile, ai crediti professionali che non abbiano il requisito della liquidità e che siano privi di un titolo certo non suscettibile di contestazioni ed eccezioni. Nella fattispecie appare congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 1992 (sospensione)
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