Il professionista che ripetutamente si appropri di somme del cliente, talvolta giustificando tale appropriazione per compensazione di parcella, ed emetta un assegno andato poi protestato, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie, tenuto conto della situazione familiare del professionista, è stata ritenuta congrua la sospensione di un anno). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 14 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Diego), sentenza del 26 novembre 1996, n. 169
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 26 Novembre 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Luglio 1994 (sospensione)
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