L’avvocato che incassi assegni destinati al cliente a seguito dell’apposizione su di essi di firme false, che ometta di informare il cliente dell’avvenuto incasso, che infine trattenga parte delle somme per sé, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 18 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 21 Febbraio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 18 Ottobre 1994
0 Comment