L’avvocato che intrattenga con il proprio cliente un complesso e prolungato rapporto di finanziamento mediante concessione di anticipazioni su assegni post-datati ed emessi allo scoperto ed emetta un assegno scoperto, non pagandone l’importo nemmeno in seguito alla notificazione di decreto ingiuntivo, di precetto e all’esecuzione del pignoramento mobiliare, compromette la propria reputazione e la dignità della classe forense, e viola il dovere di indipendenza che caratterizza la professione forense. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 5 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Mazzarolli), sentenza del 4 maggio 1991, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 04 Maggio 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Dicembre 1989
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