Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Lettera intimidatoria – Illecito deontologico – Circostanze attenuanti – Avvertimento.

Il professionista che inoltri alla controparte, per conto del proprio cliente, una lettera dal contenuto intimidatorio, minacciando oltre alla richiesta di esecuzione mobiliare, l’asportazione dalla sua abitazione dei mobili pignorati, tiene un comportamento non consono ai doveri ed alla deontologia professionale (nella fattispecie, in considerazione dei buoni precedenti del professionista, è stata applicata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Caltanissetta, 1 ° ottobre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. BELLISARI), decisione del 26 gennaio 1989, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 26 Gennaio 1989 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 01 Ottobre 1987 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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