La diretta presa di contatto dell’avvocato con la parte avversaria costituisce un comportamento scorretto, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega. Nella fattispecie, peraltro, non è passibile di censura il comportamento dell’avvocato che abbia inviato alla controparte una diffida telegrafica e una lettera, quando questo sia stato reso necessario dall’esigenza primaria di non compromettere determinati interessi del proprio assistito e non sia stato possibile avere un tempestivo precedente contatto con il collega avversario. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 31 gennaio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Corpaci), sentenza del 11 giugno 1992, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 11 Giugno 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 31 Gennaio 1991
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