L’avvocato che richieda in un atto di pignoramento somme non dovute è responsabile disciplinarmente (essendo stata esclusa la ricorrenza di un errore materiale); né la responsabilità è esclusa dal fatto che l’ufficio civile giudiziario non abbia rilevato i pretesi errori. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 9 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Galati), sentenza del 8 novembre 1996, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 08 Novembre 1996 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 09 Gennaio 1995 (avvertimento)
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