Non viene meno al dovere di correttezza professionale l’avvocato che in un giudizio di appello ometta di informare l’istruttore ed il collega avversario della già avvenuta notifica nei confronti di un’altra parte, che aveva partecipato al giudizio di primo grado, provocando così un rinvio della udienza, con concessione di termine per la notifica dell’atto di impugnazione alla parte non comparsa. Ciò anche in considerazione della particolare situazione dell’incolpato e della esiguità del ritardo determinato. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 1o ottobre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. De Dominicis), sentenza del 8 settembre 1993, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 28 Settembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Ottobre 1989
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