Il professionista forense che pur formalmente invitato a presentarsi avanti il Presidente del Consiglio dell’Ordine per rendere chiarimenti in merito ad addebiti mossigli renda giustificazione al solo consigliere relatore, non tiene una condotta volutamente contrastante con i doveri di disciplina, solidarietà e collaborazione e pertanto il suo comportamento non è censurabile sotto il profilo deontologico. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 13 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Piccini), decisione del 18 marzo 1989, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 18 Marzo 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 13 Ottobre 1987
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