Le espressioni offensive e diffamatorie nei confronti del consulente tecnico di ufficio non possono considerarsi dirette ad un soggetto estraneo al rapporto processuale, e possono, pertanto, costituire oggetto di censura da parte del Consiglio dell’Ordine. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 18 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Panuccio), sentenza del 6 novembre 1993, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 06 Novembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 18 Maggio 1991
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