Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di dare notizie e chiarimenti al consiglio dell’ordine. (Nella specie considerando l’adempimento, se pur tardivo del professionista, la pena della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 20 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 11 ottobre 1996, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 11 Ottobre 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Giugno 1994 (sospensione)
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