L’avvocato che in una procedura fallimentare concorsuale abbia ricevuto il pagamento delle spese legali e non ne abbia dato comunicazione al commissario liquidatore pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (atteso che il pagamento è pur sempre effettuato in favore della parte e non certo di chi in giudizio la rappresenta). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 24 maggio 1996, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 24 Maggio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Giugno 1994
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