Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Protesti cambiari – Illecito deontologico – Successivo pagamento delle cambiali e proposito di emendamento – Non valgono come attenuanti – Sospensione.

Il professionista che emetta numerose cambiali ed in breve lasso di tempo, per somme assai rilevanti, lasciandole poi protestare, esponendosi alla conseguente esecuzione immobiliare da parte dei creditori, tiene una condotta lesiva del decoro dell’intera classe forense e merita la sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per la durata di mesi due.
Il successivo pagamento delle cambiali e il manifestato proposito di emendamento, da parte del professionista interessato, non possono rappresentare circostanze attenuanti. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 24 novembre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Di Lauro), decisione del 15 giugno 1989, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 15 Giugno 1989 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 24 Novembre 1987 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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