Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Protesti cambiari – Illecito deontologico – Circostanze attenuanti – Sospensione.

Il professionista forense che non onora le cambiali alle loro scadenze e determina l’elevazione dei relativi protesti, che vengono inseriti in raccolte portate a conoscenza di una pluralità di persone, tiene un comportamento contrario alla propria dignità e pregiudizievole per l’intera classe forense. Nella fattispecie la sanzione inflitta dal Consiglio dell’Ordine è stata ridotta dal Consiglio nazionale forense a soli quattro mesi di sospensione dall’esercizio della professione, in considerazione del fatto che l’interessato aveva già riportato sanzioni disciplinari per il protesto di cambiali scadute antecendentemente a quelle prese in considerazione nel procedimento e del fatto che gli ultimi atti di protesto avevano trovato origine nella stessa situazione di grave dissesto finanziario che non aveva consentito all’avvocato di pagare le obbligazioni assunte alla loro scadenza. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 6 ottobre 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), decisione del 15 giugno 1989, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 15 Giugno 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 06 Ottobre 1988
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment