Il professionista forense che rivolga ad altro professionista frasi ed epiteti pesantemente offensivi ed ingiuriosi, pur se in situazione di contrasto per opposti interessi, viene meno ai doveri di decoro e correttezza professionali e lede il prestigio della classe forense per le negative ripercussioni che essi producono anche nell’ambiente esterno. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 10 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CASSINO), sentenza del 8 giugno 1990, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 08 Giugno 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Aprile 1989
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