Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte – Violazioni varie – Sospensione.

Costituisce violazione dei doveri di lealtà e di correttezza e lede il prestigio ed il decoro non solo dell’interessato ma dell’intero Ordine, il ripetuto protesto di assegni e titoli cambiari, il non aver provveduto al saldo della nota dovuta al corrispondente e l’aver omesso la soddisfazione di obbligazioni personalmente e liberamente assunte (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 9 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 6 maggio 1992, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 06 Maggio 1992 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 09 Maggio 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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