Il solo fatto di aver emesso un numero elevato di cambiali, in breve arco di tempo, lasciandole poi protestare, costituisce violazione delle norme deontologiche così grave da legittimare l’irrogazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di quattro mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 13 aprile 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. Di LAURO), sentenza del 25 ottobre 1989, n. 144
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 25 Ottobre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Aprile 1988
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