L’avvocato che si renda responsabile di emissione di assegno a vuoto, successivamente protestato e che non si sia presentato avanti il Consiglio dell’Ordine per rendere giustificazioni sui fatti contestatigli, compromette seriamente l’immagine del professionista. L’emissione d’assegno a vuoto è infatti di particolare gravità, quando è commessa da un professionista forense, andando ad incidere sugli elementi della credibilità, della fiducia e dell’affidamento che rientrano certamente tra i cardini della professione forense. Di conseguenza la sanzione da applicare non può che essere di natura sospensiva. Nella fattispecie la sospensione dall’esercizio della professione è stata di mesi due. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 30 aprile 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. LA VOLPE), decisione del 1° marzo 1989, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 01 Marzo 1989 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 30 Aprile 1987 (sospensione)
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