L’illecito disciplinare può sussistere anche ove il fatto ritenuto rilevante deontologicamente non abbia più rilievo penale; in sede disciplinare assumono infatti rilevanza fatti e comportamenti che toccano l’avvocato nella sua credibilità e dignità di professionista e l’ordine stesso a cui l’iscritto appartiene. (Nella specie il professionista aveva sottoscritto all’estero un assegno per un debito di gioco, e non lo aveva onorato, facendolo protestare: è stata quindi confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 27 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. De Mauro), sentenza del 3 ottobre 1996, n. 119
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 03 Ottobre 1996 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Ottobre 1994 (avvertimento)
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