Il professionista che abbia emesso un assegno a vuoto ed apposto la firma di girata su cambiali poi protestate, anche se per causali non direttamente connesse all’esercizio dell’attività professionale, tiene una condotta scorretta e reprensibile che incide negativamente sul decoro dell’intera classe forense (nella fattispecie, in considerazione del fatto che l’interessato aveva svolto per molti anni l’attività professionale senza mai dare luogo a rimarchi di sorta, tanto da meritare il riconoscimento della medaglia d’oro, che l’illecito commesso non gli aveva arrecato alcun profitto, ma era stato determinato da un comprensibile sentimento d’amore paterno, il Consiglio nazionale forense ha ridotto la sanzione inflitta dal Consiglio dell’Ordine a quella della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 17 settembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PISAPIA), decisione del 26 gennaio 1989, n. 25
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 26 Gennaio 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Settembre 1987
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