Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni a mezzo stampa di critiche e dissenso sulle modalità di conduzione delle indagini – Illecito deontologico – Non sussiste.

Pone in essere un comportamento non rilevante disciplinarmente, in quanto non lesivo né della dignità né del decoro dell’intera classe forense, il professionista che esprima, nel corso di una intervista, dissenso e critiche forti sul modo di conduzione dell’indagine da parte del P.M. (Nella specie il professionista aveva dichiarato: «… l’assoluta inaccettabilità del tipo e del modo di conduzione dell’inchiesta» … «il teorema accusatorio fa acqua da tutte le parti»). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 7 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 6 novembre 1996, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 06 Novembre 1996 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 07 Novembre 1994 (censura)
Giurisprudenza CNF

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