L’avvocato che, nel testo del ricorso per Cassazione e senza il conforto di un obiettivo riscontro, definisca il giudice del grado precedente quale «giudice sospetto», perché semplicemente omonimo della parte a lui avversa, pone in essere un comportamento lesivo della dignità e del decoro professionale, ed è meritevole della sanzione dell’avvertimento. (Rigetta parz. ricorso avverso decisione C.d.O. Messina del 26 gennaio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. MAZZAROLLI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 111
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 06 Novembre 1995 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 26 Gennaio 1991 (avvertimento)
0 Comment