Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Appellativo insinuante – Illecito disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che, nel testo del ricorso per Cassazione e senza il conforto di un obiettivo riscontro, definisca il giudice del grado precedente quale «giudice sospetto», perché semplicemente omonimo della parte a lui avversa, pone in essere un comportamento lesivo della dignità e del decoro professionale, ed è meritevole della sanzione dell’avvertimento. (Rigetta parz. ricorso avverso decisione C.d.O. Messina del 26 gennaio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. MAZZAROLLI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 111

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 06 Novembre 1995 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 26 Gennaio 1991 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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