Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Amicizia con magistrato tale da indurre terzi a dubitare dell’imparzialità del giudice – Comportamento non riservato – Illecito deontologico – Censura.

Il professionista che coltivi un’amicizia con un magistrato conseguendone un trattamento preferenziale nei propri impegni professionali, che ottenga dallo stesso il privilegio, negato ai suoi colleghi, di ricevere i clienti nel suo ufficio anche nelle ore pomeridiane, e che utilizzi tale circostanza senza discrezione e riservatezza, tiene un comportamento non consono ai principi di correttezza, dignità e decoro professionali e merita la sanzione della censura.
Il professionista deve infatti tenere un comportamento nei confronti del giudice tale che deve assolutamente evitarsi che le parti ed il pubblico in genere e gli stessi colleghi possano, per effetto di manifestazioni esteriori, essere indotti a dubitare della imparzialità del giudice. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brescia, 3 ottobre 1986).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. Di PALMA), decisione del 1° marzo 1989, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 01 Marzo 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 03 Ottobre 1986
Giurisprudenza CNF

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