È obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 12 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Pisapia), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 28 Febbraio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 12 Maggio 1990
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