Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza – Convocazione e ricevimento nel proprio studio della controparte – Omessa comunicazione al collega avversario – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che convochi, o comunque riceva, nel proprio studio la controparte omettendo di avvisare il collega avversario. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento, essendosi il professionista limitato a ricevere la controparte che si era presentata spontaneamente nel suo studio). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 10 giugno 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 27 maggio 1996, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 27 Maggio 1996 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 10 Giugno 1994 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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