La mancata corresponsione, da parte di un avvocato, delle competenze richieste da colleghi cui siano state affidate funzioni procuratorie costituisce un illecito sanzionabile (nella fattispecie con la censura), che non può giustificarsi adducendo la sussistenza di gravissime (ma non precisate) contestazioni da proporre nei confronti dei colleghi stessi. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 19 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Passino), sentenza del 23 aprile 1991, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 23 Aprile 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 19 Aprile 1989
0 Comment