Il professionista che abbia contatti diretti con la controparte, omettendo di avvertire il difensore di questa e di informarlo successivamente dell’intervenuta transazione viene meno agli obblighi di correttezza e lealtà nei confronti del collega.
Non vale ad escludere l’illecito il fatto che la controparte abbia più volte assicurato di aver avvisato il proprio difensore. Gli obblighi che discendono dai consolidati principi di deontologia professionale hanno infatti come unico destinatario il professionista forense. Questi è vincolato personalmente alla loro osservanza, che non è delegabile ad alcuno.
Nella fattispecie è stata applicata la censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 novembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVEN, rel. SICILIANO), decisione del 26 gennaio 1989, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 26 Gennaio 1989 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Novembre 1987 (censura)
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