Il procuratore domiciliatario che non adempia all’incarico ricevuto con la dovuta diligenza, omettendo di informare il collega sull’andamento della pratica e di restituire al medesimo i documenti ricevuti, nonostante reiterate richieste, compromette la dignità propria e della classe forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 febbraio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. De Dominicis), sentenza del 10 novembre 1993, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 10 Novembre 1993 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Febbraio 1991 (avvertimento)
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