Pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto, e passibile di sanzione disciplinare, il professionista che dopo aver incaricato un collega di un altro foro non provveda a corrispondergli tutto quanto dovuto, a titolo di spese e competenze, per effetto del mandato conferito. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Firenze del 12 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Galati), sentenza del 30 settembre 1995, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 30 Settembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 12 Marzo 1994
0 Comment