Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché contrario allo spirito di colleganza, l’avvocato che conferisca incarico ad un collega di seguire una procedura e poi non provveda al pagamento della relativa parcella. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 24 maggio 1996, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 24 Maggio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Giugno 1994
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