Quando il procuratore viene nominato direttamente dal cliente (come nella specie, con l’invio diretto di un fondo spese), il dominus non è personalmente responsabile verso il primo del pagamento delle sue spese e competenze. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 14 ottobre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Caranci), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 118
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 02 Dicembre 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 02 Dicembre 1991
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