Non costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, richiesto di un parere su un oggetto diverso da quello già sottoposto dalla parte al giudizio della Corte d’appello (con altro difensore), esegua ricerche nella cancelleria per acquisire i documenti necessari al parere (senza informare il collega) ed esprima un punto di vista giuridico. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 11 giugno 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 28 settembre 1993, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 28 Settembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 11 Giugno 1991
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