Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di colleganza e dovere di notiziare il dominus dell’andamento della procedura – Violazione – Insussistenza.

Non viene meno all’obbligo di colleganza e non può essere ritenuto disciplinarmente responsabile il professionista che dopo essere stato incaricato da un collega di dare corso ad una procedura si rifiuti di continuare ad occuparsi della causa, qualora venga sostituito senza preventiva notizia nella trattativa con la controparte e non riceva fondo spese, né pagamento delle spese e competenze maturate nel frattempo. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Benevento, 18 maggio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 15 gennaio 1992, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 15 Gennaio 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 18 Maggio 1990
Giurisprudenza CNF

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