Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di adempiere gli incarichi affidati da colleghi – Sussiste.

L’avvocato che ometta di espletare incarichi affidatigli da colleghi e dia a questi notizie false sull’espletamento dei suddetti mandati, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante. (Nella specie, in considerazione della esiguità del danno prodotto con il comportamento tenuto, è stata ritenuta adeguata la pena della censura in luogo alla sospensione per due mesi). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 10 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Franco), sentenza del 8 ottobre 1996, n. 121

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 08 Ottobre 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 10 Novembre 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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