Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Mancata attesa del collega di controparte in udienza per la trattazione della causa – Rilevanza deontologica – Sussiste.

L’attendere il collega di controparte per la trattazione della causa, ovviamente entro limiti di ragionevolezza, costituisce un preciso obbligo di lealtà e correttezza, la cui lesione integra un comportamento deontologicamente sanzionabile. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona del 22 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Pennetta), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 22 Giugno 1992
Giurisprudenza CNF

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