L’avvocato che si intrometta senza titolo in un processo riguardante suoi congiunti, prevaricando il collega costituito difensore e sostituendolo, non richiesto, in alcune attività processuali, pone in essere un comportamento non rispondente a quei principi di irreprensibilità e correttezza richiesti al professionista forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 aprile 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cricrì), sentenza del 24 maggio 1996, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 24 Maggio 1996 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Aprile 1994 (avvertimento)
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