Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Emissione di autofattura – Dovere di correttezza e dovere di cortesia.

Il professionista che pretenda da parte del collega il rilascio di una fattura non dovuta ed emetta autofattura provocando al collega possibili conseguenze dannose (inquisizioni fiscali, etc.) pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile sotto il profilo della correttezza e della lealtà, e merita la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 28 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 1989
Giurisprudenza CNF

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