Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con la parte assistita – Procuratore domiciliatario che operi una transazione senza averne i poteri e trattenga quanto incassato – Sospensione.

Il procuratore domiciliatario che, senza averne i poteri, dia corso ad una transazione non autorizzata e successivamente trattenga quanto incassato, senza dare alcun riscontro alle lettere di sollecito inviate dal collega, pone in essere un comportamento contrario al decoro e alla dignità della classe forense, che può essere soltanto attenuato dal fatto di aver provveduto – a procedimento disciplinare iniziato – al rimborso di quanto illegittimamente trattenuto: nel caso di specie, pertanto, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto equa la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 10 novembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 161

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 28 Dicembre 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 10 Novembre 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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