Qualora la scelta del procuratore domiciliatario sia dal cliente delegata al professionista di fiducia, e da questi concretamente attuata, il professionista viene ad assumere la veste ulteriore di mandante, così da essere tenuto in solido con il cliente al pagamento del compenso nei confronti del collega, in ossequio alle regole ordinarie in tema di mandato e di controllo d’opera intellettuale. (Nella fattispecie è stato ritenuto esistente il conferimento di un mandato al professionista, al di fuori di quanto risultava sulla delega in atti, in base all’incarico orale proveniente da altro professionista, nell’interesse del comune cliente). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 1 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 24 gennaio 1991, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 24 Gennaio 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 01 Dicembre 1990
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