Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con il Consiglio dell’Ordine – Ingiuste accuse e minacce rivolte al collega – Omesse giustificazioni al Consiglio dell’Ordine – Violazione del principio di lealtà e correttezza – Illecito deontologico – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei – Successivo condono della sanzione ex lege n. 198 del 1986.

Il professionista che abbia ingiustamente accusato un collega di violazione di un impegno assunto di abbandonare un giudizio a spese compensate, che gli abbia successivamente inoltrato una lettera contenente diffida a porre in esecuzione una sentenza, minacciando di denunciarlo, e che non abbia fornito al Consiglio dell’Ordine alcuna giustificazione circa il proprio comportamento, compromette con la propria condotta, la reputazione e dignità dell’intera classe forense, e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei.
Nella fattispecie in considerazione dell’epoca in cui erano stati commessi i fatti (oltre dieci anni prima) e dell’entità della sanzione, il Consiglio nazionale forense ha poi applicato il condono di cui alla legge 20 maggio 1986, n. 198. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 giugno 1979).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CAGNANI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 21 Aprile 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Giugno 1979
Giurisprudenza CNF

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