Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i clienti – Partecipazione ad anomala e ridicola forma di pagamento di lire undici milioni nell’interesse di collega avversario a mezzo monete metalliche – Illecito deontologico – Avvertimento.

Il professionista che partecipi personalmente ed assista senza intervenire alla anomala e ridicola forma di pagamento di credito del collega avversario, ideata dal proprio cliente, e consistente nel pagare la somma di L. 11.000.000 a mezzo monete metalliche trasportate nello studio del collega a mezzo camion in appositi sacchi; che, dopo aver constatato in tale situazione la presenza di un cronista e di un fotografo di un giornale locale, non presti la propria opera di dissuasione del cliente, pur essendo a ciò espressamente richiesto, sia prima che dopo le operazioni di scarico dei sacchi, tiene un comportamento lesivo della dignità professionale forense e merita la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 19 giugno 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di PALMA), decisione del 18 febbraio 1989, n. 30

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 18 Febbraio 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Giugno 1987
Giurisprudenza CNF

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