Il professionista che, dopo aver incaricato un collega di altro Foro, non provvede alla liquidazione delle sue competenze procuratorie, sia pure per cifra modesta, che non adempia alla restituzione di somme mutuategli dal cliente e che non dia notizia circa l’esito delle pratiche affidategli, viola i principi deontologici che governano l’attività forense. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 11 aprile 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 21 Aprile 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Aprile 1988
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