Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di verità e lealtà.

È indiscutibile che un collega debba fare conto su quanto un altro avvocato affermi di avere personalmente compiuto e che – come accaduto nel caso di specie – un professionista non possa fare affermazioni contrarie al vero per ciò che riguarda i propri comportamenti, senza incorrere in una violazione censurabile sotto il profilo disciplinare. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze dell’8 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 4 marzo 1995, n. 30

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 04 Marzo 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 08 Luglio 1992
Giurisprudenza CNF

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