Il professionista che subentri ad un altro collega (o sia incaricato di affiancarlo) nella difesa del cliente, ancor prima di accettare l’incarico deve prendere contatti con il collega prima di lui officiato per sentire dallo stesso se vi siano motivi contrari all’assunzione del mandato. Il professionista che non rispetti tale obbligo senza un motivo grave tiene un comportamento contrario all’obbligo di solidarietà (nella fattispecie, in considerazione della giovane età dell’incolpato, del fatto che il nuovo incarico è stato conferito due soli giorni prima dell’udienza, di cui uno festivo e dei tentativi fatti per mettersi in contatto con il collega, è stata applicata la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Lauro), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 02 Dicembre 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Maggio 1989
0 Comment