Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Divieto di utilizzare la corrispondenza scambiata con il collega di controparte – Sussiste.

Il carattere riservato di una lettera scambiata tra colleghi non ammette deroga (anche se la lettera sia stata spedita a mezzo fax). Pertanto, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che produca in giudizio una lettera riservata speditagli dal collega di controparte, anche se il contrasto con la controparte stessa sia successivamente venuto meno per transazione. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 16 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Ruggerini), sentenza del 6 dicembre 1996, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 06 Dicembre 1996 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 16 Novembre 1994 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment