Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di correttezza e colleganza – Informazioni non vere sugli sviluppi di un giudizio – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Illecito disciplinare – Censura.

Il professionista che, in una procedura di opposizione tardiva a convalida di sfratto per morosità, si comporta in modo reticente e non leale nei confronti del collega, fornendogli notizie non vere circa gli sviluppi di un giudizio di opposizione tardiva a provvedimento di convalida di sfratto (concordandovi con detto collega di intervenire da solo all’udienza fissata, per ottenere un lungo rinvio ai fini della cancellazione della causa, ma presenziando all’udienza per chiedere invece la sospensione dell’esecuzione della convalida di sfratto) viola il dovere primario di correttezza e colleganza e integra una fattispecie di violazione deontologica da sanzionare (nella fattispecie, dovendosi tener conto dell’obiettivo intreccio di situazioni che potevano essere interpretate in maniera contrastante e difforme dalle parti, la sanzione disciplinare è stata ridotta alla sola censura, in sostituzione della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 luglio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 11 febbraio 1992, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 11 Febbraio 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Luglio 1989
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment