Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Obbligo di attendere in udienza l’arrivo del collega avversario – Limiti temporali.

Se è vero che in ossequio al dovere di colleganza si deve attendere l’arrivo del difensore della controparte prima di dar corso, in udienza, ad iniziative che possano recare danno alla controparte medesima, è anche vero che questo obbligo non può ovviamente essere considerato senza limiti temporali, soprattutto in assenza di qualsiasi comunicazione da parte di chi si fa attendere.
Nella fattispecie è stato prosciolto il professionista (accusato di non avere rispettato tale dovere di colleganza) che era entrato con i coniugi in udienza presidenziale, dopo aver a lungo atteso il collega avversario, dando la precedenza a ben dieci coppie, ed avere trascorso circa un’ora avanti il Presidente senza che l’avvocato della controparte si presentasse o comunque avvertisse del proprio ritardo. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vercelli, 7 aprile 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 08 Marzo 1990 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 07 Aprile 1989
Giurisprudenza CNF

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