Nemmeno il fine, peraltro commendevole, di dare il massimo della tutela all’interesse del proprio cliente, fosse anche quello della libertà personale, può giustificare la lesione del principio deontologico legato al dovere di riservatezza in ordine alle comunicazioni tra colleghi, vero cardine sul quale poggia la deontologia forense. (Nella specie è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo dell’1 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 06 Novembre 1995 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 01 Dicembre 1992 (avvertimento)
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