Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega – Sussiste.

Pone in essere un comportamento lesivo del dovere di probità e colleganza l’avvocato che produca ed utilizzi in giudizio documenti e scritti a lui inviati in forma riservata, e per altri fini, da un suo collega. (Nella specie il professionista, dopo aver richiesto ad un collega la bozza di un contratto di compravendita da quest’ultimo preparato, utilizzava detta copia allegandola ad un ricorso per sequestro conservativo diretto ed ottenuto proprio contro la parte assistita dal collega). (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 15 dicembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. D’Errico), sentenza del 24 maggio 1996, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 24 Maggio 1996 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 15 Dicembre 1993 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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